Separazione delle carriere, le ragioni
del sì contro i sofismi del no
scritto da Andrea Bitetto per stradeonline.it
Il tentativo di formularsi un’opinione scevra da condizionamenti “ideologici” anche in
materia di referendum costituzionali costituisce indubbiamente impresa non da poco.
Tale impegno, per amor di paradosso, è persino maggiore per chi ha una qualche
maggior forma di familiarità con le grammatiche e le sintassi del ragionamento
giuridico, ragionamento che per ambire ad esser soddisfacente non può poi
nemmeno limitarsi alla nuda e scarna struttura della norma, del precetto, dell’articolo
o del comma di legge.
E, sempre questo impegno, pare diventare una vera e propria fatica di Sisifo per
coloro i quali hanno, o si arrogano, la pretesa di dettar a stampa opinioni ferme e
salde, persino definitive, che però si son formate su di un qualche modesto manabile
Bignami. A questi andrebbe ricordato l’insegnamento nietzschiano per cui “la
convinzione è un nemico della verità più pericoloso della menzogna”.
Come spesso accade, infatti, chi si avvicina a conoscere un qualsiasi tema senza
preconcetti, e senza pregiudizi, è posto in una condizione più favorevole alla
comprensione e quindi ad una scelta realmente e sinceramente consapevole.
Difficile trovare caso maggiormente calzante a questa premessa rispetto al dibattito
che si sta consumando sul prossimo Referendum confermativo sulla legge che
modifica la Costituzione del 1948 nella parte in cui verrebbe introdotta la c.d.
separazione delle carriere tra magistrati giudicanti (i Giudici) e magistrati inquirenti (i
Pubblici Ministeri).
In questo dibattito, che sta assumendo contorni per molti aspetti surreali tanto da
aver sdoganato anche nel dibattito tecnico una nuova versione riveduta e corretta
della neolingua orwelliana, ove i concetti vengono rigirati al contrario come un
calzino, deve esser da subito stigmatizzato l’atteggiamento della quasi totalità dei
sostenitori del No.
Questi paiono aver frequentata la scuola di retorica di Gorgia che, nella Atene di
Pericle, insegnava l’arte di conquistare il favore dell’agorà non con l’esporre alla
ragione la verità, bensì con il persuadere l’animo posto che “la persuasione,
congiunta con la parola, riesce anche a dare all’anima l’impronta che vuole”. Detto
altrimenti: con la parola è possibile “modificare la realtà; far esistere e far cessare di
esistere; plasmare e modificare la struttura e l’essenza del reale” (1).
E così si sono alzati gli allarmi più varii e più fantasiosi: dalla volontà di ridurre le
tutele costituzionali riconosciute ai Pubblici Ministeri, e tramite questo, poi, passare
ad una qualche forma di soggezione di questi all’esecutivo, alla pretesa
irragionevolezza dei meccanismi di nomina dei componenti del CSM – che all’esito
della riforma proposta dovrebbero divenire due: uno per i Giudici ed uno per i
Pubblici Ministeri – con riferimento ovviamente al meccanismo del sorteggio dei suoi
componenti, sino ai dubbi circa un caposaldo della retorica del No, ovvero il ruolo
che dovrebbe giocare l’obbligatorietà dell’azione penale, quale pretesa architrave
della struttura del sistema giudiziario voluto autonomo rispetto alle componenti
politiche (potere legislativo ed esecutivo) (2).
A queste, che sono le principali obiezioni dei sostenitori del No, sono dedicate queste
note sparse, che non hanno alcuna pretesa di esaustività e che cercano di
condividere una serie di riflessioni che non possono esser ridotte in modo
semplicistico.
Il punto di partenza non può che esser rappresentato dal modello di processo che si
vuol realizzare.
Su di un piano fortemente descrittivo, infatti, è utile il ricorso alle due categorie di
modelli idealtipici: quello inquisitorio e quello accusatorio.
A questi due modelli corrisponde una alternativa, e per molti versi: opposta,
concezione del rapporto tra individuo e potere pubblico. Per comprendere la linea di
faglia che separa queste due diverse concezioni del processo e della sua teoria della
conoscenza, perché ogni processo è strumento epistemico, andrebbero ricordati ed
indagati i rapporti tra diritto e Chiesa (3), che portano con sé le diverse concezioni
dell’istituzione, dell’ordine, del rituale (4) e, appunto della conoscenza e dei suoi
strumenti.
Detto altrimenti: a ciascuno dei due modelli corrisponde un set valoriale diverso e per
molti versi alternativo. Autocratico e invadente e segreto, figlio di una certa tradizione
di sospetto, quello inquisitorio, democratico e trasparente, trasposizione di una
cultura del rispetto delle regole e quindi dell’individuo quello accusatorio.
Ciascuno di questi due modelli, quello inquisitorio e quello accusatorio, è poi
presente, nei vari sistemi giuridici, con formulazioni intermedie e/o temperate. Si
pensi, ad esempio, alla circostanza che anche nei sistemi accusatori più maturi,
ovvero nel modello adversarial tipico delle esperienze di common law (5) esiste una
sorta di recupero “inquisitorio” tramite il ricorso ai procedimenti alternativi, tanto che
la percentuale di processi accusatori cioè dibattimentali è limitata ad una scarna
percentuale.
Tornando ai due modelli idealtipici è doveroso tenere a mente che ciascuno di essi,
tanto il modello inquisitorio quanto quello accusatorio, sono funzionali alla ricerca di
una qualche forma di verità, ovvero la verità processuale.
Ma ciascuno di essi differisce sul contenuto di questa verità: mentre il modello
inquisitorio ritiene che alla verità si possa giungere per approssimazioni successive,
tanto che non a caso a questo processo progressivo associa anche maggiori gradi di
impugnazione, il modello accusatorio si “accontenta” di una verità che viene definita
“stipulativo convenzionale”, fortemente determinata dai limiti di ammissibilità delle
prove e, per restare al parallelo col modello inquisitorio, fa proprio un diverso regime
di impugnazioni delle decisioni.
Perché questa premessa? Perché nel confronto sulle antitetiche ragioni dei Sì e del
No al referendum è entrato in campo da ultimo, ma con crescenza insistenza (il 1°
febbraio su La Stampa di Torino, il 2 febbraio sul Corriere della Sera), Luciano
Violante.
E vi è entrato da par suo.
Consapevole della debolezza delle ragioni del No, Violante prende altra strada:
sostiene, in breve, che in realtà il processo penale italiano sarebbe prevalentemente
un modello processuale ancora inquisitorio. E per suffragare questo suo argomento
porta degli esempi: il fatto che al Giudice sia consentito di indicare delle prove, il fatto
che nei modelli accusatori più coerenti, come quello nordamericano, le parti del
processo (accusa e difesa) possano concordare anche il titolo di reato per poter
raggiungere una intesa sulla pena (il c.d. plea bargaining), e ovviamente l’ubiqua
formula sacramentale della obbligatorietà dell’azione penale.
In realtà quanto sostenuto da Violante dimostra un’altra cosa. Dimostra chiaramente
che al momento del passaggio dal sistema inquisitorio del Codice Rocco a sistema
accusatorio voluto da Giuliano Vassalli, ministro della giustizia socialista, sono rimasti
dei residui del sistema inquisitorio che, infatti, sono poco coerenti con l’impianto
complessivo del processo penale che si è voluto riformare nel 1988.
A questi residui si potrebbero aggiungere anche la non scelta sulle facoltà riservate
all’imputato: in un modello accusatorio l’imputato può avvalersi della c.d. facoltà di
non rispondere, ma se decidesse di rendere dichiarazioni dovrebbe esser trattato
come un testimone, ovvero con obbligo di dire la verità. Nel modello inquisitorio,
invece e coerentemente, l’imputato se parla può anche mentire (ed è di fatto un’altra
non scelta del legislatore del 1988). Ed ancora, lo stesso sistema delle impugnazioni,
con due impugnazioni di merito ed una di legittimità in cassazione, sono ancora figlie
di quella ricerca della verità per approssimazioni successive che non è un requisito
del processo accusatorio.
Residui che dimostrano non quanto vorrebbe Violante, cioè che il nostro processo
penale sarebbe ancora un modello inquisitorio, ma piuttosto che si tratta di superare
quelle antiche incrostazioni, figlie senz’altro anche di un atteggiamento culturale che,
per chi conosca seriamente il diritto, non sono modificabili solo e semplicemente con
un tratto di penna, come il mito del positivismo giuridico presumerebbe fosse
possibile.
È vero sulla carta al Giudice penale sarebbe consentito indicare elementi di prova
non offerti dalla accusa e dalla difesa. Ma si tratta di potere esercitato con il
contagocce e, francamente, si tratterebbe di una facoltà non necessaria in un
sistema accusatorio.
L’argomento sulla possibilità di accusa e difesa di concordare il titolo del reato
oggetto di contestazioni per giungere ad un accordo (patteggiamento) non ha il
significato che attribuisce Violante ma è figlio di un dato storico contingente.
Nell’originario sistema inglese – poi impiantato negli Stati Unti d’America – il potere di
punire per possibili reati era un attributo riconosciuto ai vassalli dal Re.
I vassalli, quindi, all’interno del proprio feudo esercitavano anche il potere delegato di
punire quelle condotte (diverse dalle minacce alla Corona) che potevano
compromettere la pace all’interno dei loro possedimenti. Va da sé che se, questo
potere era un potere latamente privatistico, ben potesse il vassallo, e chi
amministrava quella forma di giustizia, decidere di punire in modo diverso ovvero
anche di non punire.
Se nei sistemi europeo continentali, che sono storicamente diversi per formazione
rispetto al modello anglo americano, i reati sono posti a presidio di un interesse
pubblico e quindi hanno una origine diversa, non può comportare che sia ad essi
incompatibile un modello processuale accusatorio. Tanto che tranne la Francia in
Europa tutti i sistemi processuali penali sono sistemi accusatori.
Quanto poi alla obbligatorietà della azione penale si deve esser chiari ed onesti:
questo principio di rango costituzionale, che non viene minimamente lambito dalla
riforma costituzionale che lo mantiene, è nella prassi più un feticcio che non un
effettivo elemento che caratterizza il processo penale.
Su questo punto la riforma costituzionale c’entra poco o punto. Anzi: niente.
Importerebbe, invece, il complessivo atteggiamento dei responsabili della politica
della giustizia penale: più si sceglie la sanzione penale per condotte ritenute
riprovevoli, più si rende vago il confine tra condotta lecita, o condotta sanzionata in
via amministrativa o civile, e condotta penalmente rilevante; più si introducono reati o
aggravanti nuove per demagogicamente dar in pasto nuovi decreti al pubblico
affamato di giustizia (che poi giustizia non sarebbe), come l’eterna gestazione ed i
plurimi parti di decreti sicurezza, più ci si allontana dall’effettività della obbligatorietà
della azione penale.
Persino l’ordinamento processuale francese, che è un modello inquisitorio, ha una
gradazione dei reati da perseguire la cui indicazione è rimessa al potere legislativo
(ma sulle forme i modelli sarebbero i più vari), forte della consapevolezza che un
criterio di pura e formale obbligatorietà è del tutto illusorio se non si ridefiniscono
l’ambito e la portata del diritto penale sostanziale. Nulla però che si possa imputare
al referendum: per intervenire sulla portata del diritto penale esiste solo il voto,
ammesso e non concesso che vi siano forze politiche liberali che assecondino i
principi del diritto penale minimo – del che personalmente e tristemente si dubita
molto.
Nella sostanza Violante, che non a caso ha esercitato come magistrato ai tempi del
previgente codice inquisitorio Rocco, sovrappone piani per confondere le idee. Che
lo faccia elegantemente non toglie che lo faccia in modo meramente suggestivo e
retorico: i fatti e la storia lo smentiscono chiaramente.
Tra le righe del ragionamento, poi, emerge sempre in filigrana un altro refrain della
campagna del No.
La c.d. separazione delle carriere (definizione che a me convince poco come tale)
minerebbe un altro requisito implicito del nostro sistema giudiziario, quello per il
quale pubblici ministeri e giudici condividerebbero anche in ragione della unitarietà
della loro organizzazione, la medesima cultura giuridica, o meglio, quella che viene
chiamata la cultura della giurisdizione.
Quanto a questa “cultura della giurisdizione”, che verrebbe minata privando il
Pubblico Ministero della benefica osmosi coi colleghi Giudici che consentirebbe ai
primi di meglio adempiere - anche nell’interesse dell’imputato – al proprio ministero e
quindi ricercando, al contempo, sia le prove contro l’indagato che quella a suo
favore, deve esser chiarita una cosa.
Ora, se la cultura della giurisdizione non vuol esser una formula tanto imperativa
quanto fuorviante, essa andrebbe ridotta, o meglio: elevata, al rango che
effettivamente le conviene. La cultura della giurisdizione altro non è, infatti, che
quella altissima forma di pensiero che si chiama di norma “onestà intellettuale”. E si
tratterebbe di un attributo elevatissimo, anzi per dirla con Gaetano Salvemini, la più
alta forma di onestà, perché la prima dalla quale le altre in un certo qual modo
deriverebbero.
Infatti il Pubblico Ministero, così come specularmente l’Avvocato, dovrebbe operare
sempre un filtro sugli elementi a carico dell’indagato, filtro costituito dalla capacità di
quegli elementi di poter sostenere efficacemente una accusa in un dibattimento, o
quantomeno in contraddittorio con la difesa dell’indagato. Allo stesso modo – si è
detto ma giova ribadirlo – ogni Avvocato intellettualmente onesto dovrebbe saper
apprezzare su quali elementi sia possibile fondare una valida difesa ed evitare difese
che rischiano di esser temerarie e contrarie agli interessi del proprio assistito.
L’onestà intellettuale è, quindi, elemento pre-giuridico in quanto si tratta di un
attributo che quel particolare interprete della realtà che è il giurista pratico dovrebbe
possedere a prescindere dal ruolo processuale ad esso assegnato.
Si è detto in apertura dei danni che la scarsa conoscenza rischia di provocare alla
fondatezza degli argomenti razionali. Per onestà intellettuale andrebbe detto che
pure l’eccesso di zelo non giova moltissimo.
Tanto che si rischia di farsi prender la mano e sostenere che dopo la separazione
delle carriere – e su questa definizione tornerò tra poco – sarà il caso di intervenire
sulla architettura giudiziaria (o meglio: degli uffici) e sulla formazione di giudici e
procuratori che dovrà esser distinta e differenziata sin dall’arruolamento.
Sul tema degli uffici della procura – oggi presenti presso i Tribunali – nessuna
obiezione: un domani si potrà opportunamente separarli e trovare le sedi loro più
acconce.
Merita di esser ricordato – a conferma del fatto che la Costituzione originaria, a
differenza di quel che dice il Ministro Nordio, non aveva in mente il modello
inquisitorio per stabilire la struttura dell’ordinamento giudiziario: basterebbe pensare
all’art. 107, quarto comma della Costituzione, che rimandava alla legge ordinaria le
garanzie di autonomia dei pubblici ministeri – che alla fine della Seconda Guerra
Mondiale la separazione delle carriere e la separazione degli uffici delle procure era
questione ampiamente condivisa tra i partiti politici emersi dalla resistenza.
L’avvocato Mario Boneschi, che era membro del CLNAI (Comitato di Liberazione
Nazionale per l’Alta Italia) per il Partito d’Azione e che sarà poi membro della
Consulta (Assemblea consultiva dei Governi espressione del CLN prima della
convocazione della Costituente), ebbe un incontro con una rappresentanza di
magistrati per esaminare alcuni dei più gravi problemi della giustizia tra le macerie
della guerra. La separazione delle carriere tra Giudici e Pubblici Ministeri era quasi
unanimemente sostenuta nell’ambito dell’antifascismo e del CLN. Nella ricostruzione
dell’apparato giudiziario, la destinazione di uffici autonomi per le Procure non fu
possibile solo per un banale e drammatico fatto: già buona parte delle strutture
destinate alla amministrazione della giustizia era compromessa dai danni della
guerra che sarebbe stato troppo difficile in quel momento pensare anche a questo.
Tutto qui.
Quanto alla formazione, mi sia permesso dire una cosa. Che vi possano esser
percorsi di qualificazione, successivi all’accesso in magistratura, distinti per i Giudici
e per i Pubblici Ministeri è assai ragionevole. Fanno attività completamente diversa.
Ma che l’accesso debba esser separato se per accesso si deve intendere la prova
della conoscenza del diritto che saranno chiamati ad interpretare ed applicare, mi
pare frutto dell’eccesso di zelo. Un esempio chiarirà più di molte parole.
Nel modello giuridico inglese, la formazione del giurista pratico è sempre stata
comune. In quegli ordinamenti, i vertici della pratica, ovvero i barrister, sono stati per
secoli i soggetti che diventavano per prestigio giudici, e sono poi gli stessi soggetti
che vengono chiamati ad esercitare le funzioni di prosecutor (procuratore). Il fatto
che abbiano goduto di una formazione comune alle origini (e tra l’altro: per molti
secoli formazione non accademica), è stato un elemento di forza. E se vogliamo,
sarebbe la miglior risposta alla lamentata lesione della cultura della giurisdizione. Ma
anche questo è tema non dell’oggi, ma del successivo immediato futuro.
Cosa propone, quindi, la legge costituzionale sulla c.d. separazione delle carriere?
Attua, in modo ancor più saldo, quel riconoscimento della autonomia del Pubblico
Ministero prevista prima dall’articolo 107, quarto comma della Costituzione e là
rimessa alla legge ordinaria sull’ordinamento giudiziario. In questo modo la scelta
verso il modello accusatorio previsto dal Codice di procedura Vassalli si rafforza in
modo significativo.
Si oppone, però, che per far questo si divide il Consiglio Superiore della
Magistratura, organo di autogoverno della magistratura unitariamente intesa (fino alla
legge di riforma).
Le garanzie costituzionali non si misurano a peso: se divido a metà un organo, le due
unità non hanno peso e garanzie dimezzate. Questa idea è balzana.
Ciò che rileva è che sia ribadito, con il nuovo articolo 104 della Costituzione, il
principio della piena autonomia del Pubblico Ministero. Quindi come potrebbe una
legge ordinaria scalfire tale principio di rango costituzionale senza cadere sotto la
mannaia della dichiarazione di incostituzionalità non è dato sapere dai sostenitori del
No.
Lo sdoppiamento in due del CSM risponde, poi, ad una questione attinente alla
definizione dell’ordinamento giudiziario. Per me, infatti (potrò sbagliare), si tratta di
una riforma che interviene soprattutto sull’ordinamento giudiziario. Sulle carriere, da
un certo punto di vista, già era intervenuto il legislatore ordinario con la c.d. Riforma
Cartabia.
Ciascun CSM, quindi, avrà le competenze proprie rispetto alle due diverse categorie
di magistrati: Giudici e Pubblici Ministeri. Tra l’altro, si eleva a livello costituzionale
quella tutela della autonomia dei Pubblici Ministeri che il testo dell’art. 107, quarto
comma del testo originario demandava alla legge ordinaria: è un rafforzamento della
autonomia, non una dimidiazione.
Il vero tema è la modalità di individuazione dei componenti dei due CSM, posto che il
rapporto tra membri tratti tra i magistrati e membri tratti, per scelta politica, tra
avvocati e professori universitari in materie giuridiche non viene affatto modificata (e
questo attiene ovviamente alla garanzia di autonomia organizzativa delle due
magistrature, come lo è stato sinora nel modello monolitico).
Con la riforma viene introdotto il metodo del sorteggio. E questo è il punto nodale che
arma, direttamente o indirettamente, buona parte dei sostenitori del No.
Si tratta, evidentemente, di un metodo che impedisce, come avvenuto sino ad oggi,
una rappresentanza che nella componente dei magistrati ha sempre favorito una
identificazione su base latamente ideologica delle componenti della magistratura
organizzata.
Personalmente, non ho mai ritenuto che un magistrato sia un eunuco politico o che
subisca un processo di sterilizzazione una volta indossata la toga. E del pari, non
avendo alcun grado di giacobinismo e di ottuso positivismo nel mio bagaglio, non ho
mai pensato che i magistrati non debbano interpretare la legge e in un certo qual
modo dichiarare il diritto (6). Quello che invece diviene dubbia è la preventiva
organizzazione e la successiva trasformazione di uno strumento di organizzazione
autonoma interna, funzionale alla tutela dell’ordine giudiziario ed alla sua
indipendenza, in una sorta di potenziale organo politico.
Si potrà e si dovrà discutere delle modalità di individuazione dei soggetti
potenzialmente selezionabili (requisiti di anzianità, di professionalità, di corretta
deontologica etc.), ma si tratta anche in questo caso di un passaggio successivo.
Ciò che rileva è che, se stiamo parlando di un organo tecnico e non politico, non vi è
alcuna ragione per una individuazione su base elettorale se questa diviene
occasione per una scelta latamente politica o di orientamento preventivo.
Ho già detto: ogni interprete aggiunge del proprio al testo della legge. I Codici, diceva
un grandissimo giurista, Piero Calamandrei, lasciati soli cadono a terra. Vanno
riempiti e questo è parte integrante del lavoro di ogni giurista, soprattutto pratico. Ciò
che non va riempito di contenuti estranei è il profilo istituzionale.
Viene, infine, introdotta l’Alta Corte, organo funzionalmente destinato a decidere sui
provvedimenti disciplinari dei magistrati. Anche qui sicuramente potranno imporsi dei
correttivi con legge ordinaria, come ad esempio chiarire che deve esser assicurato
un secondo grado di legittimità alle decisioni assunte dell’Alta Corte, ma ciò non
scalfisce la necessità di un sistema di controllo della correttezza dell’operato della
magistratura da parte di un soggetto diverso rispetto ai componenti dell’organo di
autogoverno, come avvenuto sino ad oggi con livelli subottimali. Questo avviene, ed
è stato corretto ove non avveniva, anche per le altre professioni. Si pensi alla riforma
di quasi tre lustri fa del sistema disciplinare della avvocatura.
Tutti questi mi paiono buoni motivi per votare Sì al referendum. Anche per affermare
e ribadire una scelta di valori sottesi al processo che sia coerente con un diritto
penale garantista e liberale. Che non siano sufficienti le garanzie del processo è un
fatto evidente a chi dedichi tempo seriamente al tema della giustizia. E che siano
necessarie riforme sostanziali di segno opposto di quelle tristemente invalse è altro
fatto innegabile per i sostenitori del medesimo indirizzo liberale e garantista.
Le battaglie per il garantismo sono sacrosante. Per combatterle decentemente non si
deve perdere, però, la coerenza. Senza di questa, quelle battaglie sono solo
strumentali.
(1) J. Hillman, Ananke e Atena (1974), in La vana fuga dagli Dei, Adelphi, Milano,
1991, 127.
(2) Va detto che tale autonomia sarebbe stata più marcata se in seno alla costituente
fosse prevalso l’indirizzo dei liberali e degli azionisti, favorevoli ad un CSM composto
da soli “togati” e quindi senza una nomina partitica di una sua parte, scelta che alla
fine prevalse e che fu voluta, non a caso, da democristiani e comunisti.
(3) R. Jacob, La Grâce des juges, L’instituion judiciaire et le sacré en Occident,
Presses univeritaires de France, Parigi, 2014.
(4) A. Garapon, Processo penale e forme di verità, Mimesis, 2024, 70 e passim.
(5) In particolare di quella nordamericana: R.A. Kagan, Adversarial Legalism: The
American Way of Law, Harvard University Press, 2001.
(6) Su tutti le riflessioni di R. Dawson, The Oracles of the Law, 1968, Ann Arbor e di
R.C. van Caenegem, Judges, Legislators and Professors. Chapters in European
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